Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione)

      1. È istituita la Commissione parlamentare per le pari opportunità, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

          a) verificare l'attuazione delle norme costituzionali relative al principio di parità tra donne e uomini;

          b) proporre al Parlamento provvedimenti utili a promuovere le pari opportunità tra donne e uomini;

          c) promuovere e sollecitare iniziative volte alla rimozione di ogni ostacolo che impedisce la piena parità tra donne e uomini nella vita sociale, culturale ed economica e nell'accesso alle cariche elettive;

          d) accertare le congruità della normativa vigente in materia di pari opportunità tra donne e uomini;

          e) promuovere iniziative di sensibilizzazione sulla condizione femminile in Italia e nel mondo;

          f) verificare la definizione e l'attività degli organismi nazionali di parità.